L'interpello a cui ha risposto l'Agenzia è stato posto da un contribuente che, non potendo più utilizzare la propria abitazione perché seriamente danneggiata da un terremoto,  si appresta a comprarne un'altra e chiede pertanto se l'avere usufruito delle agevolazioni prima casa quando a suo tempo ha effettuato l'acquisto prima casa gli impedirà di usufruirne nuovamente per il secondo immobile. Con la Risoluzione n. 107 dell'1 agosto 2017 l'Agenzia delle Entrate si è occupata di risponder se sia possibile usufruire nuovamente dell'agevolazione prima casa nell'acquisto di un nuovo immobile a fini abitativi nel caso in cui si è in precedenza usufruito dell'agevolazione per un'abitazione che poi è divenuta inagibile a seguito di un evento sismico.

Ricordiamo che le agevolazioni prima casa consistono nella possibilità di acquisire la proprietà di una casa mediante atti traslativi a titolo oneroso pagando l'imposta di registro con l'aliquota del 2% e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna, se si acquista da privato o impresa in esenzione IVA. Vengono esclusi dall'agevolazione gli acquisti delle abitazioni appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9. Il tutto, ovviamente, a determinate condizioni.

L’Agenzia premette un riepilogo della normativa interessata e rileva che l'agevolazione non è ammessa nel caso di titolarità di altra abitazione posta nello stesso comune, o acquistata con la agevolazioni e collocata in qualunque parte del territorio nazionale. La norma, però, osserva l'Agenzia, non specifica se l'immobile già posseduto in precedenza o quello di nuovo acquisto debbano essere concretamente utilizzabili.

Prima casa e immobile reso inagibile dal sisma

Certamente tale assoluta non idoneità va affermata nel caso di immobile reso inagibile dal sisma, evento per antonomasia non prevedibile e potenzialmente devastante. L’Agenzia afferma che In sostanza, per effetto dell'evento sismico si è verificato un impedimento oggettivo, non prevedibile e tale da non poter essere evitato, che ha comportato l'impossibilità per il contribuente di continuare a utilizzare l'immobile acquistato per finalità abitative. Risoluzione AdE 107/2017. L’oggettiva impossibilità, nel caso di specie, ha anche un riscontro documentale, cioè è attestata dall'ordinanza del Sindaco che ne ha dichiarato l'inagibilità e ne ha vietato l'abitazione sino a nuova disposizione. Dunque, abbiamo qui un caso di non idoneità oggettiva all'utilizzo del bene come abitazione; che sarà tale fino a quando l'immobile sarà inagibile.

Infatti, il contribuente potrà fruire del beneficio perché nell'atto di acquisto dell'immobile potrà dichiarare, senza timore di essere smentito, di non essere proprietario nel territorio nazionale, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, di altra abitazione acquistata con le agevolazioni, in ottemperanza a quanto previsto dalla lett. c succitata.

Infine, anche in caso di revoca dello stato di inagibilità, se ciò dovesse accadere in data successiva al nuovo acquisto resterebbe comunque acquisito il beneficio goduto dal contribuente per il nuovo immobile, in quanto, al momento del nuovo acquisto risultavano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa in materia di prima casa per godere dell’agevolazione. Risoluzione AdE 107/2017

Protezione Civile: “Proseguono i lavori per la realizzazione delle casette nei territori colpiti dal terremoto”

Proseguono i lavori per la realizzazione delle Sae – Soluzioni Abitative di Emergenza – nei territori colpiti dal terremoto. Ad oggi, spiega una nota della Protezione Civile, sono stati completati i lavori in quarantasei aree e sono state consegnate ai sindaci 869 casette, di cui 435 ad Amatrice, 145 ad Accumoli, 178 in Umbria, 110 nelle Marche. Secondo i dati forniti dalle quattro Regioni colpite sono complessivamente 3.670 le Sae ordinate per i 51 comuni che ne hanno fatto richiesta.